al momento della creazione dell’opera
Il diritto nasce al momento della creazione dell’opera, che il nostro codice civile identifica, un po’ cripticamente, in una particolare espressione del lavoro intellettuale.
Contrariamente a quanto spesso argomentato, non sempre disinteressatamente, il diritto sussiste sin dalla creazione, e non vi è obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell’opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficia costitutiva).
